Art. 2

Formato e modelli per la comunicazione

In vigore dal 16 giu 2014
Formato e modelli per la comunicazione 1.   Per la comunicazione e l'aggiornamento delle disposizioni prudenziali nazionali, le autorità competenti si avvalgono del modello riportato in allegato, indicando: a) la denominazione dell'autorità competente, la denominazione dello Stato membro e la data di trasmissione all'EIOPA; b) se si tratta della prima trasmissione, di una trasmissione a titolo facoltativo o della trasmissione annuale; c) se la trasmissione riguarda le compagnie di assicurazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/41/CE, e il tipo di compagnia di assicurazione; d) se esistono diversi tipi strutturali di ente pensionistico aziendale o professionale nello Stato membro e, in caso affermativo, le denominazioni dei tipi strutturali e le disposizioni prudenziali nazionali ad esse applicabili; e) se le disposizioni comunicate si applicano a singoli territori all'interno dello Stato membro e, in caso affermativo, l'ambito territoriale di tali disposizioni; f) la designazione ufficiale e il numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché il titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati; g) un collegamento ipertestuale alla pertinente sezione del sito web contenente il testo integrale degli atti, se disponibile. 2.   Le eventuali disposizioni prudenziali nazionali non elencate nel modello riportato in allegato sono indicate dall'autorità competente, in tale modello, nella categoria «altro». 3.   Le autorità competenti presentano all'EIOPA i modelli compilati in formato elettronico.
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