Art. 1

Procedure di comunicazione

In vigore dal 16 giu 2014
Procedure di comunicazione 1.   Le autorità competenti trasmettono le informazioni sulle disposizioni prudenziali nazionali all'EIOPA, per la prima volta entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno civile posteriore all'anno in cui scade tale termine di sei mesi. 2.   La prima trasmissione riguarda le disposizioni prudenziali nazionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le trasmissioni annuali successive riguardano le disposizioni prudenziali nazionali vigenti il 1o marzo dell'anno civile di cui trattasi. 3.   Le autorità competenti possono trasmettere in qualsiasi momento all'EIOPA, a titolo facoltativo, informazioni aggiornate sulle loro disposizioni prudenziali nazionali.
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