Art. 11
Valutazione
In vigore dal 16 giu 2014
Valutazione
1. La Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune S2R entro il 30 giugno 2017. La Commissione prepara una relazione su tale valutazione, che comprende le conclusioni sulla valutazione e le osservazioni della Commissione. La Commissione invia tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell'impresa comune S2R sono tenuti in considerazione nella valutazione approfondita e nella valutazione intermedia di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013.
2. Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1, la Commissione ha la facoltà di agire in conformità all', paragrafo 6, ovvero di adottare altre azioni ritenute opportune.
3. Entro sei mesi dalla liquidazione dell'impresa comune S2R, ma in ogni caso non oltre i due anni successivi all'avvio della procedura di liquidazione di cui all'articolo 24 dello statuto, la Commissione esegue una valutazione finale dell'impresa comune S2R. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:642:oj#art-11