Art. 9
Relazione delle organizzazioni beneficiarie
In vigore dal 6 giu 2014
Relazione delle organizzazioni beneficiarie
1. Le organizzazioni beneficiarie presentano alle autorità nazionali competenti entro il 1o maggio di ogni anno, una relazione annuale sull'attuazione dei programmi di attività durante l'anno di esecuzione precedente. Detta relazione verte sui seguenti aspetti:
a)
le fasi del programma di attività realizzate o in corso;
b)
le principali modifiche apportate al programma di attività;
c)
una valutazione dei risultati già ottenuti sulla base degli indicatori di cui all', paragrafo 3, lettera f), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014.
Nell'ultimo anno di esecuzione del programma di attività, le relazioni di cui al primo comma sono sostituite da una relazione finale.
2. La relazione finale comporta una valutazione del programma di attività e comprende almeno i seguenti elementi:
a)
una descrizione, basata come minimo sugli indicatori di cui all', paragrafo 3, lettera f), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 nonché su qualsiasi altro criterio pertinente, indicante in che misura gli obiettivi del programma sono stati realizzati;
b)
una spiegazione delle modifiche apportate al programma di attività;
c)
eventualmente, un'indicazione degli aspetti da prendere in considerazione in sede di elaborazione del successivo programma di attività.
3. I dati raccolti e gli studi elaborati nell'ambito dell'esecuzione delle misure di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 sono pubblicati sul sito Internet dell'organizzazione beneficiaria una volta conclusa la pertinente attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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