Art. 7
Relazioni d'ispezione
In vigore dal 6 giu 2014
Relazioni d'ispezione
Per ciascun controllo in loco previsto all' viene redatta una relazione di ispezione dettagliata indicante in particolare:
a)
la data e la durata del controllo;
b)
l'elenco delle persone presenti;
c)
l'elenco delle fatture controllate;
d)
gli estremi delle fatture selezionate nel registro degli acquisti o delle vendite e nel registro IVA in cui sono iscritte le fatture selezionate;
e)
i documenti bancari attestanti il pagamento degli importi selezionati;
f)
un'indicazione delle misure già realizzate che sono state oggetto di una verifica particolare in loco;
g)
i risultati del controllo.
Storico versioni
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