Art. 7

Relazioni d'ispezione

In vigore dal 6 giu 2014
Relazioni d'ispezione Per ciascun controllo in loco previsto all' viene redatta una relazione di ispezione dettagliata indicante in particolare: a) la data e la durata del controllo; b) l'elenco delle persone presenti; c) l'elenco delle fatture controllate; d) gli estremi delle fatture selezionate nel registro degli acquisti o delle vendite e nel registro IVA in cui sono iscritte le fatture selezionate; e) i documenti bancari attestanti il pagamento degli importi selezionati; f) un'indicazione delle misure già realizzate che sono state oggetto di una verifica particolare in loco; g) i risultati del controllo.
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Relazioni d'ispezione (Art. 7 Regolamento (UE) 2014/615) — Testo vigente | Portale Normativo