Art. 3

Localizzazione geografica delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione

In vigore dal 4 giu 2014
Localizzazione geografica delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione 1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le esposizioni nel portafoglio di negoziazione sono assegnate alla localizzazione del debitore. 2.   Per quanto riguarda le esposizioni nel portafoglio di negoziazione soggette ai requisiti di fondi propri di cui alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti ne determinano la localizzazione geografica moltiplicando il loro importo aggregato dell'esposizione al rischio per il rapporto tra: a) i requisiti di fondi propri per i sub-portafogli suddivisi secondo la localizzazione geografica determinata secondo il modello di cui alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; e b) la somma dei requisiti di fondi propri determinati ai sensi della lettera a) in tutte le localizzazioni geografiche. 3.   Gli enti, di cui il totale delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione non supera il 2 % del totale delle loro esposizioni creditizie generiche, delle loro esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle loro esposizioni da cartolarizzazione possono assegnare dette esposizioni allo Stato membro di origine dell'ente. 4.   Gli enti calcolano la percentuale di cui al paragrafo 3 sia su base annua che su base ad hoc. Il calcolo ad hoc è richiesto qualora si verifichi un evento che incida sulla situazione finanziaria o economica dell'ente.
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Localizzazione geografica delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione (Art. 3 Regolamento (UE) 2014/1152) — Testo vigente | Portale Normativo