Art. 1
Definizioni
In vigore dal 4 giu 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1) «esposizione creditizia generica»: l'importo dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, delle esposizioni di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
(2) «esposizione nel portafoglio di negoziazione»: l'importo dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, delle esposizioni di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE;
(3) «esposizione da cartolarizzazione»: l'importo dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, delle esposizioni di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2013/36/UE;
(4) «localizzazione dell'obbligato»: lo Stato membro o il paese terzo in cui la persona fisica o giuridica che è l'ente controparte di un'esposizione creditizia generica o l'emittente di uno strumento finanziario non incluso nel portafoglio di negoziazione o la controparte di un'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione ha la residenza abituale (nel caso di persona fisica) o la sede legale (nel caso di persona giuridica). Per le persone giuridiche il cui effettivo centro di amministrazione si trovi in uno Stato membro o in un paese terzo diversi dallo Stato membro o dal paese della sede legale, per «localizzazione dell'obbligato» si intende lo Stato membro o il paese terzo dell'effettivo centro di amministrazione;
(5) «localizzazione del debitore»: lo Stato membro o il paese terzo in cui la persona fisica o giuridica che è l'emittente dello strumento finanziario nel portafoglio di negoziazione o la controparte di un'esposizione nel portafoglio di negoziazione ha la residenza abituale (nel caso di persona fisica) o la sede legale (nel caso di persona giuridica). Per le persone giuridiche il cui effettivo centro di amministrazione si trovi in uno Stato membro o in un paese terzo diversi dallo Stato o dal paese della sede legale, per «localizzazione del debitore» si intende lo Stato membro o il paese terzo dell'effettivo centro di amministrazione;
(6) «localizzazione del reddito»: lo Stato membro o il paese terzo della localizzazione delle attività che generano il reddito che è la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione in relazione a esposizioni da finanziamenti specializzati;
(7) «esposizione estera»: esposizione creditizia generica il cui obbligato non è localizzato nello Stato membro di origine dell'ente;
(8) «esposizione da finanziamenti specializzati»: esposizioni creditizie generiche che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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