Art. 2

Definizioni

In vigore dal 4 giu 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «notifica di passaporto per una succursale», una notifica effettuata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE da parte di un ente creditizio, che intende stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro, nei confronti delle autorità competenti del suo Stato membro d'origine; 2) «notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale», una notifica effettuata ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE da parte di un ente creditizio nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, concernente una modifica delle informazioni dettagliate comunicate a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, lettere b), c) o d), di tale direttiva; 3) «notifica di passaporto per i servizi», una notifica effettuata ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE da parte di un ente creditizio, che intende esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della libera prestazione di servizi, nei confronti delle autorità competenti del suo Stato membro d'origine.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2014/1151) — Testo vigente | Portale Normativo