Art. 3

Elenco di indirizzi di posta elettronica

In vigore dal 3 giu 2014
Elenco di indirizzi di posta elettronica Ciascuna autorità competente comunica all'ESMA gli indirizzi di posta elettronica pertinenti per la notifica di informazioni a fini di vigilanza. L'ESMA trasmette a tutte le autorità competenti l'elenco di indirizzi di posta elettronica pertinenti, compreso il suo.
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