Art. 3
Elenco di indirizzi di posta elettronica
In vigore dal 3 giu 2014
Elenco di indirizzi di posta elettronica
Ciascuna autorità competente comunica all'ESMA gli indirizzi di posta elettronica pertinenti per la notifica di informazioni a fini di vigilanza.
L'ESMA trasmette a tutte le autorità competenti l'elenco di indirizzi di posta elettronica pertinenti, compreso il suo.
Storico versioni
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