Art. 3

Documentazione

In vigore dal 28 mag 2014
Documentazione 1.   Il comandante di imbarcazioni marittime che trasportano, in serbatoi, oli e grassi liquidi sfusi conserva un'accurata documentazione probatoria in merito ai tre carichi precedenti trasportati nei serbatoi in oggetto e in merito all'efficacia del procedimento di pulitura applicato tra un carico e l'altro. 2.   Qualora il carico sia stato trasbordato oltre alla documentazione di cui al paragrafo 1 il comandante della nave che ha ricevuto il carico conserva accurata documentazione comprovante che il trasporto precedente degli oli o dei grassi liquidi sfusi è avvenuto in conformità delle disposizioni dell' e attestante l'efficacia del procedimento di pulitura applicato sull'altra nave tra un carico e l'altro. 3.   Su richiesta, il comandante della nave fornisce alle competenti autorità la documentazione probatoria di cui ai paragrafi 1 e 2.
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