Art. 1

Deroga

In vigore dal 28 mag 2014
Deroga In deroga al punto 4 del capitolo IV dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, gli oli o i grassi liquidi che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo («gli oli o i grassi») possono essere trasportati con imbarcazioni marittime che non sono riservate al trasporto di prodotti alimentari, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli del presente regolamento.
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