Art. 8

Rettifiche degli accertamenti

In vigore dal 26 mag 2014
Rettifiche degli accertamenti Le rettifiche effettuate a norma dell', paragrafo 4, vengono aggiunte o detratte dall'importo totale dei diritti accertati. Esse vengono riportate nelle contabilità di cui all', paragrafo 3, primo e secondo comma, nonché negli estratti di cui all', paragrafo 4, corrispondenti alle date delle rettifiche stesse.
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