Art. 7
Rettifiche contabili
In vigore dal 26 mag 2014
Rettifiche contabili
Dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a un determinato esercizio, la somma degli estratti mensili comunicati dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 4, primo comma, e relativa a tale esercizio, non è più rettificata, salvo per i punti notificati prima di tale scadenza, sia dalla Commissione sia dallo Stato membro interessato.
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