Art. 17

Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 mag 2014
Disposizioni transitorie Le tariffe di cui agli non si applicano alle procedure effettuate a livello di Unione per le quali la valutazione è stata avviata prima del 26 agosto 2014.
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Disposizioni transitorie (Art. 17 Regolamento (UE) 2014/658) — Testo vigente | Portale Normativo