Art. 54

Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 mag 2014
Disposizioni transitorie 1.   Le imprese di paesi terzi possono continuare a fornire servizi e attività negli Stati membri conformemente ai regimi nazionali fino a tre anni dopo l’adozione, da parte della Commissione, di una decisione riguardo al paese terzo in questione a norma dell’. 2.   Se la Commissione valuta che non sussista la necessità di escludere i derivati negoziati in borsa dall’ambito di applicazione degli in conformità dell’, paragrafo 12, una controparte centrale o una sede di negoziazione può, prima dell’applicazione del presente regolamento, chiedere alla sua autorità competente l’autorizzazione ad avvalersi delle disposizioni transitorie. L’autorità competente, tenendo conto dei rischi derivanti dall’applicazione dei diritti di accesso a norma degli o 36 in materia di derivati negoziati in borsa sotto il profilo del corretto funzionamento della corrispondente controparte centrale o sede di negoziazione, può decidere che l’ o 36 non si applica alla corrispondente controparte centrale o sede di negoziazione, per quanto riguarda derivati negoziati in borsa, per un periodo transitorio fino al 3 luglio 2019. Dopo l’approvazione di detto periodo transitorio, la controparte centrale o la sede di negoziazione non può beneficiare di diritti di accesso a norma dell’ o 36 per quanto riguarda derivati negoziati in borsa nel corso di detto periodo transitorio. L’autorità competente comunica l’approvazione di un periodo transitorio all’ESMA e, nel caso di una controparte centrale, al collegio delle autorità competenti per tale controparte centrale. Se una CCP autorizzata ad avvalersi delle disposizioni transitorie ha stretti legami con una o più sedi di negoziazione, tali sedi non beneficiano dei diritti di accesso ai sensi dell’ o 36 per quanto riguarda i derivati negoziati in borsa durante tale regime transitorio. Se una sede negoziale autorizzata ad avvalersi delle disposizioni transitorie ha stretti legami con una o più controparti centrali, tali controparti centrali non beneficiano dei diritti di accesso ai sensi dell’ o 36 per quanto riguarda i derivati negoziati in borsa durante tale regime transitorio.
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