Art. 47

Decisione di equivalenza

In vigore dal 15 mag 2014
Decisione di equivalenza 1.   La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura di esame di cui all’, paragrafo 2, in relazione a un paese terzo per attestare che il regime giuridico e di vigilanza del paese terzo garantisce che le imprese autorizzate nello stesso si conformino a requisiti giuridicamente vincolanti in materia di norme di comportamento e prudenziali che hanno un effetto equivalente ai requisiti enunciati nel presente regolamento, nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva 2014/65/UE, nonché nelle misure di esecuzione adottate a norma del presente regolamento e di tali direttive e che quel paese terzo prevede un efficace regime equivalente di riconoscimento delle imprese di investimento autorizzate ai sensi della giurisdizione del paese terzo. Il quadro delle norme di comportamento e prudenziali di un paese terzo possono essere considerati aventi effetti equivalenti se soddisfano tutte le seguenti condizioni a) le imprese che forniscono servizi e attività di investimento in quel paese terzo sono soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e messa in applicazione delle norme efficace e permanente; b) le imprese che forniscono servizi e attività di investimento in quel paese terzo sono soggette a requisiti patrimoniali sufficienti e a requisiti appropriati applicabili agli azionisti e ai membri dell’organo di direzione; c) le imprese che forniscono servizi e attività di investimento sono soggette a requisiti organizzativi appropriati nell’area delle funzioni di controllo interno; d) le imprese che forniscono servizi e attività di investimento sono soggette a norme di comportamento appropriate; e) il quadro garantisce la trasparenza e l’integrità del mercato, impedendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato. 2.   L’ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto come effettivamente equivalente conformemente al paragrafo 1. Tali accordi specificano almeno: a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’ESMA e le autorità competenti del paese terzo, compreso l’accesso di tutte le informazioni relative alle imprese non dell’Unione autorizzate nei paesi terzi, richiesto dall’ESMA stessa; b) il meccanismo per la tempestiva comunicazione all’ESMA nel caso in cui l’autorità competente del paese terzo ritenga che un’impresa soggetta alla sua vigilanza, e che l’ESMA ha registrato nel registro di cui all’, violi le condizioni della sua autorizzazione o un altro diritto che l’impresa è tenuta a osservare; c) le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se opportuno, le ispezioni in loco. 3.   Un’impresa di un paese terzo il cui quadro giuridico e di vigilanza sia stato riconosciuto effettivamente equivalente a norma del paragrafo 1 e sia autorizzata in conformità dell’ della direttiva 2014/65/UE può fornire servizi e attività coperte dall’autorizzazione a controparti qualificate e a clienti professionali ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE in altri Stati membri dell’Unione senza stabilire nuove succursali. A tal fine deve soddisfare i requisiti in materia di informazione per la fornitura transfrontaliera di servizi e attività di cui all’ della direttiva 2014/65/UE. La succursale resta soggetta alla vigilanza dello Stato membro in cui è stabilita a norma dell’ della direttiva 2014/65/UE. Fatti salvi gli obblighi di cooperare stabiliti nella direttiva 2014/65/UE, l’autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è stabilita e l’autorità competente dello Stato membro ospitante possono istituire accordi proporzionati di cooperazione al fine di provvedere a che la succursale di un’impresa di un paese terzo che fornisce servizi di investimento nell’Unione assicuri un livello appropriato di tutela degli investitori. 4.   Un’impresa di un paese terzo cessa di avere i diritti di cui all’, paragrafo 1, qualora la Commissione adotti una decisione in conformità della procedura di esame di cui all’, paragrafo 2, volta a revocare la sua decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo in relazione a detto paese terzo.
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Decisione di equivalenza (Art. 47 Regolamento (UE) 2014/600) — Testo vigente | Portale Normativo