Art. 49

Revoca della registrazione

In vigore dal 15 mag 2014
Revoca della registrazione 1.   L’ESMA revoca la registrazione di un’impresa di un paese terzo nel registro istituito ai sensi dell’ se: a) l’ESMA ha fondati motivi, basati su elementi documentati, per ritenere che, nel prestare servizi e svolgere attività di investimento nell’Unione, l’impresa del paese terzo agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli investitori o l’ordinato funzionamento dei mercati; o b) l’ESMA ha fondati motivi, basati su elementi documentati, per ritenere che, nel prestare servizi e svolgere attività di investimento nell’Unione, l’impresa del paese terzo abbia commesso una grave violazione delle disposizioni applicabili alla stessa nel paese terzo, sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione ai sensi dell’, paragrafo 1; c) l’ESMA ha investito della questione l’autorità competente del paese terzo, ma quest’ultima non ha adottato misure appropriate per tutelare gli investitori e il regolare funzionamento dei mercati nell’Unione o non è stata in grado di dimostrare che l’impresa del paese terzo si conforma ai requisiti applicabili alla stessa in quel paese; e d) l’ESMA ha informato l’autorità competente del paese terzo della sua intenzione di revocare la registrazione dell’impresa del paese terzo almeno 30 giorni prima della revoca. 2.   L’ESMA informa senza indugio la Commissione in merito a qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 1 e pubblica la decisione sul proprio sito Internet. 3.   La Commissione valuta se le condizioni in base alle quali è stata adottata una decisione conformemente all’, paragrafo 1, persistono in relazione al paese terzo interessato.
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