Art. 16
Obblighi delle autorità competenti
In vigore dal 15 mag 2014
Obblighi delle autorità competenti
Le autorità competenti verificano:
a)
che le imprese di investimento aggiornino regolarmente i prezzi di acquisto/vendita pubblicati a norma dell’ e mantengano prezzi che riflettono le condizioni prevalenti di mercato;
b)
che le imprese di investimento rispettino le condizioni relative al miglioramento del prezzo di cui all’, paragrafo 2.
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