Art. 16

Obblighi delle autorità competenti

In vigore dal 15 mag 2014
Obblighi delle autorità competenti Le autorità competenti verificano: a) che le imprese di investimento aggiornino regolarmente i prezzi di acquisto/vendita pubblicati a norma dell’ e mantengano prezzi che riflettono le condizioni prevalenti di mercato; b) che le imprese di investimento rispettino le condizioni relative al miglioramento del prezzo di cui all’, paragrafo 2.
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Obblighi delle autorità competenti (Art. 16 Regolamento (UE) 2014/600) — Testo vigente | Portale Normativo