Art. 15

Esecuzione degli ordini dei clienti

In vigore dal 15 mag 2014
Esecuzione degli ordini dei clienti 1.   Gli internalizzatori sistematici pubblicano le loro quotazioni in modo regolare e continuo durante il normale orario di negoziazione. Essi possono aggiornare le quotazioni in qualsiasi momento. Hanno facoltà di ritirarle, in presenza di condizioni eccezionali di mercato. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che corrispondono alla definizione di internalizzatore sistematico ne informino le autorità competenti. La notifica è trasmessa all’ESMA. L’ESMA redige un elenco di tutti gli internalizzatori sistematici nell’Unione. Le quotazioni sono pubblicate in modo da essere facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato a condizioni commerciali ragionevoli. 2.   Fatto salvo l’ della direttiva 2014/65/UE, gli internalizzatori sistematici eseguono gli ordini che ricevono dai loro clienti in relazione alle azioni, ai certificati di deposito, ai fondi indicizzati quotati, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi per i quali sono internalizzatori sistematici, ai prezzi quotati al momento in cui ricevono l’ordine. Essi possono tuttavia, in casi giustificati, eseguire detti ordini a un prezzo migliore a condizione che il prezzo rientri in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato. 3.   Gli internalizzatori sistematici possono eseguire gli ordini che ricevono dai loro clienti professionali a prezzi diversi da quelli delle loro quotazioni, senza doversi conformare ai requisiti stabiliti nel paragrafo 2, quando si tratta di operazioni nelle quali l’esecuzione in più titoli fa parte di un’unica operazione o di ordini soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato. 4.   Quando un internalizzatore sistematico che pubblica un’unica quotazione oppure quotazioni per quantitativi tutti inferiori alla dimensioni standard del mercato, riceve da un cliente un ordine di entità maggiore del quantitativo di riferimento della sua quotazione, ma inferiore alla dimensione standard del mercato, può decidere di eseguire la parte dell’ordine che eccede il quantitativo di riferimento la sua quotazione purché l’ordine sia eseguito al prezzo quotato, salvo disposizioni contrarie di cui ai paragrafi 2 e 3. Nei casi in cui l’internalizzatore sistematico pubblica quotazioni diversificate per dimensioni e riceve un ordine dalle dimensioni intermedie, che sceglie di eseguire, esegue l’ordine applicando uno dei prezzi quotati, nel rispetto dell’ della direttiva 2014/65/UE, salvo disposizioni contrarie dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per chiarire cosa s’intenda per «condizioni commerciali ragionevoli» alle quali rendere pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.
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Esecuzione degli ordini dei clienti (Art. 15 Regolamento (UE) 2014/600) — Testo vigente | Portale Normativo