Art. 12

Obbligo di rendere disponibili i dati pre-negoziazione e post-negoziazione separatamente

In vigore dal 15 mag 2014
Obbligo di rendere disponibili i dati pre-negoziazione e post-negoziazione separatamente 1.   I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono disponibili al pubblico le informazioni pubblicate ai sensi degli e da 6 a 11, fornendo separatamente dati sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione. 2.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare i dati sulla trasparenza pre- e post-negoziazione da fornire, compreso il livello di disaggregazione dei dati, da rendere disponibili al pubblico a norma del paragrafo 1. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Obbligo di rendere disponibili i dati pre-negoziazione e post-negoziazione separatamente (Art. 12 Regolamento (UE) 2014/600) — Testo vigente | Portale Normativo