Art. 11

Autorizzazione alla pubblicazione differita

In vigore dal 15 mag 2014
Autorizzazione alla pubblicazione differita 1.   Le autorità competenti possono autorizzare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione a differire la pubblicazione delle informazioni sulle operazioni in base al tipo o alle dimensioni delle operazioni. In particolare le autorità competenti possono autorizzare a differire la pubblicazione quando le operazioni: a) sono di dimensione elevata in rapporto alla dimensione standard del mercato di quella obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione, o per tale categoria di quella obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione; o b) riguardano un’obbligazione, uno strumento finanziario strutturato, una quota di emissione o uno strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione, o una categoria di obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione per i quali non esiste un mercato liquido; c) per volume superano una dimensione specifica di quella obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione, o di quella categoria di obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione, che esporrebbe i fornitori di liquidità a rischi indebiti e tiene conto del fatto che i partecipanti più rilevanti al mercato sono investitori al dettaglio o all’ingrosso, I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione ottengono dall’autorità competente la preventiva approvazione dei piani proposti per la pubblicazione differita di tali operazioni e li comunicano chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico. L’ESMA monitora l’applicazione di tali piani per la pubblicazione differita delle operazioni e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle loro modalità di applicazione effettiva. 2.   L’autorità competente responsabile della vigilanza su una o più sedi di negoziazione nelle quali viene negoziata una categoria di obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato può, se la liquidità di detta categoria di strumento finanziario scende al di sotto della soglia stabilita in conformità della metodologia di cui all’, paragrafo 5, lettera a), sospendere temporaneamente gli obblighi di cui all’. Tale soglia è definita sulla base di criteri oggettivi specifici del mercato dello strumento finanziario interessato. La sospensione temporanea è pubblicata sul sito web dell’autorità competente interessata. La sospensione temporanea è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione sul sito web dell’autorità competente interessata. Può essere prorogata per ulteriori periodi non superiori ogni volta a tre mesi, se i motivi alla base della sospensione temporanea continuano a sussistere. Qualora la sospensione temporanea non sia prorogata al termine di detto periodo di tre mesi, essa cessa automaticamente. Prima di sospendere o prorogare la sospensione temporanea degli obblighi di cui all’, l’autorità competente interessata notifica all’ESMA la sua intenzione e fornisce una spiegazione. Non appena possibile l’ESMA trasmette all’autorità competente un parere in cui valuta se la sospensione o la proroga della sospensione temporanea sia giustificata in conformità dei commi primo e secondo. 3.   Le autorità competenti possono, insieme con un’autorizzazione di pubblicazione differita: a) esigere la pubblicazione di informazioni limitate su un’operazione o di informazioni su più operazioni in forma aggregata, ovvero una combinazione delle due, durante il periodo di differimento stesso; b) consentire che si ometta la pubblicazione del volume di una singola operazione durante un periodo di differimento prorogato; c) riguardo agli strumenti non rappresentativi di capitale che non sono debito sovrano, ammettere la pubblicazione di più operazioni in forma aggregata durante un periodo di differimento prorogato; d) riguardo agli strumenti di debito sovrano, ammettere la pubblicazione di più operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito. Per quanto concerne gli strumenti di debito sovrano, le lettere b) e d) possono essere utilizzate separatamente o consecutivamente in modo che, al termine del periodo prorogato di omissione del volume, i volumi possano essere pubblicati in forma aggregata. Per tutti gli altri strumenti finanziari, al termine del periodo di differimento, sono pubblicate le informazioni mancanti dell’operazione e tutte le informazioni delle singole operazioni. 4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in modo tale rendere possibile la pubblicazione delle informazioni richieste a norma dell’articolo 64 della direttiva 2014/65/UE per specificare le informazioni seguenti: a) i dettagli sulle operazioni che le imprese di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione mettono a disposizione del pubblico per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata, conformemente all’, paragrafo 1, compresi i dati identificativi delle diverse tipologie di operazioni pubblicati ai sensi dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti finanziari e quelli che dipendono da altri fattori; b) il termine che si considera conforme all’obbligo di pubblicare quanto più possibile in tempo reale, anche nel caso in cui le transazioni sono eseguite al di fuori del normale orario di negoziazione; c) le condizioni alle quali le imprese di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono essere autorizzati alla pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all’, paragrafo 4; d) i criteri da applicare nel determinare la dimensione o il tipo di operazione per il quale è autorizzata a norma del paragrafo 3 la pubblicazione differita e la pubblicazione di informazioni limitate su un’operazione, o di informazioni su più operazioni in forma aggregata, oppure l’omissione della pubblicazione del volume di un’operazione, con particolare riguardo alla possibilità di autorizzare un periodo di differimento prorogato per taluni strumenti finanziari in funzione della loro liquidità. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Autorizzazione alla pubblicazione differita (Art. 11 Regolamento (UE) 2014/600) — Testo vigente | Portale Normativo