Art. 2
In vigore dal 13 mag 2014
Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:
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non ha esportato nell’Unione il prodotto descritto all’, paragrafo 1, durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012),
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non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,
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ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne una quantità rilevante nell’Unione,
l’, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e pertanto soggette al dazio medio ponderato del 12,4 %.
Storico versioni
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