Art. 1
In vigore dal 13 mag 2014
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all’88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d’aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato al codice NC ex 7007 19 80 e originario della Repubblica popolare cinese. Il vetro solare rivestito (con rivestimento su uno o due lati) viene classificato al codice TARIC 7007 19 80 19, il vetro solare senza rivestimento al codice TARIC 7007 19 80 11.
2. Le aliquote del dazio compensativo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Società
Dazio compensativo
Codice addizionale TARIC
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd
3,2 %
B943
Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd
17,1 %
B944
Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd
12,8 %
B945
Henan Yuhua New Material Co., Ltd
16,7 %
B946
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I
12,4 %
Tutte le altre società
17,1 %
B999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida conforme ai requisiti indicati nell’allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a «Tutte le altre società».
4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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