Art. 3
In vigore dal 13 mag 2014
Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:
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non ha esportato nell’Unione il prodotto descritto all’, paragrafo 1, durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012);
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non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento;
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ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell’Unione;
l’, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non inserite nel campione e soggette al dazio medio ponderato del 24,1 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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