Art. 2
In vigore dal 13 mag 2014
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento (UE) n. 1205/2013 della Commissione (13) sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente le aliquote combinate dei dazi antidumping di cui all’, paragrafo 2, e dei dazi compensativi adottati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione (14).
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