Art. 19
Abrogazione e disposizioni transitorie
In vigore dal 6 mag 2014
Abrogazione e disposizioni transitorie
1. Il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l’impresa comune FCH è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le azioni avviate nell’ambito del regolamento (CE) n. 521/2008 e gli obblighi finanziari sorti a seguito di tali azioni continuano a essere disciplinati da tale regolamento fino al loro completamento.
La valutazione intermedia di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento comprende una valutazione finale del funzionamento dell’impresa comune FCH ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008.
3. Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi del personale assunto ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008.
I contratti di lavoro del personale di cui al primo comma possono essere rinnovati ai sensi del presente regolamento conformemente allo statuto dei funzionari.
In particolare, al direttore esecutivo nominato ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008 sono assegnate le funzioni spettanti al direttore esecutivo ai sensi del presente regolamento con effetto a decorrere dal 27 giugno 2014 per il periodo rimanente del suo mandato. Le altre condizioni contrattuali restano invariate.
4. Salvo altrimenti concordato tra gli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008, tutti i diritti e gli obblighi, comprese le attività, i debiti o le passività, dei membri di cui al regolamento in questione sono trasferiti ai membri, ai sensi del presente regolamento.
5. Gli eventuali stanziamenti non utilizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008 sono trasferiti all’impresa comune FCH 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:559:oj#art-19