Art. 4
Contributi di membri diversi dall’Unione
In vigore dal 6 mag 2014
Contributi di membri diversi dall’Unione
1. Ciascun responsabile e partner principale dell’impresa comune Clean Sky 2 apporta direttamente, o per il tramite delle proprie entità affiliate, il proprio contributo. Il contributo complessivo da parte di tutti i membri ammonta ad almeno 2 193 750 000 di EUR per il periodo indicato all’.
2. Il contributo di cui al paragrafo 1 è composto come segue:
a)
contributi all’impresa comune Clean Sky 2, conformementeall’articolo15, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera b), dello statuto;
b)
contributi in natura per un valore di almeno 965 250 000 di EUR nel periodo stabilito all’, da parte dei responsabili e partner principali o delle loro entità affiliate, comprendenti i costi da essi sostenuti nell’attuazione di attività supplementari non comprese nel piano di lavoro dell’impresa comune Clean Sky 2 che contribuiscono agli obiettivi dell’iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky. Tali costi possono essere finanziati tramite altri programmi di finanziamento dell’Unione in conformità alle norme e procedure applicabili. In questi casi, il contributo finanziario dell’Unione non sostituisce i contributi in natura dei responsabili e partner principali o delle loro entità affiliate.
I costi di cui al primo comma, lettera b), non possono beneficiare del sostegno finanziario dall’impresa comune Clean Sky 2. Le attività corrispondenti figurano in un piano di attività supplementari indicante il valore stimato di tali contributi.
3. I responsabili e partner principali dell’impresa comune Clean Sky 2 dichiarano ogni anno entro il 31 gennaio al consiglio di direzione dell’impresa comune Clean Sky 2 il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 erogati durante ciascun esercizio finanziario precedente. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è altresì informato.
4. Al fine di valutare i contributi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), e all’articolo15, paragrafo 3, lettera b), dello statuto, i costi sono determinati secondo le consuete pratiche contabili delle entità interessate, i principi contabili applicabili del paese in cui l’entità è stabilita e i vigenti principi contabili internazionali e i principi internazionali di informativa finanziaria. Le spese sono certificate da un revisore esterno indipendente designato dall’entità interessata. Il metodo di valutazione può essere verificato dall’impresa comune Clean Sky 2 qualora la certificazione dia adito a incertezze. Ai fini del presente regolamento, i costi sostenuti per attività supplementari non sono sottoposti ad audit da parte dell’impresa comune Clean Sky 2 o di qualsiasi organismo dell’Unione.
5. La Commissione può sopprimere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune Clean Sky 2 o avviare la procedura di liquidazione di cui all’articolo24, paragrafo 2, dello statuto, se i membri diversi dall’Unione o le loro entità affiliate non mettono a disposizione i contributi di cui al paragrafo 2 del presente articolo o li forniscono parzialmente o in ritardo. La decisione della Commissione non ostacola il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti da tali membri al momento della notifica della decisione all’impresa comune Clean Sky 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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