Art. 1

Istituzione

In vigore dal 6 mag 2014
Istituzione 1.   Per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta nel settore aeronautico è istituita un’impresa comune ai sensi dell’articolo 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione europeo («impresa comune Clean Sky 2») per il periodo fino al 31 dicembre 2024. Per tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte nell’ambito dell’impresa comune Clean Sky 2 sono lanciati al più tardi entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati entro il 31 dicembre 2021. 2.   L’impresa comune Clean Sky 2 sostituisce e prosegue l’impresa comune Clean Sky istituita dal regolamento (CE) n. 71/2008. 3.   L’impresa comune Clean Sky 2 è un organismo incaricato di attuare un partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 4.   L’impresa comune Clean Sky 2 è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali di tali Stati. In particolare, essa può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio. 5.   L’impresa comune Clean Sky 2 ha sede a Bruxelles, Belgio. 6.   Lo statuto dell’impresa comune Clean Sky 2 è riportato nell’allegato I.
Storico versioni

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