Art. 55

Disposizioni specifiche relative ai programmi di sviluppo rurale

In vigore dal 2 mag 2014
Disposizioni specifiche relative ai programmi di sviluppo rurale 1.   Nell'ambito del settore «agricoltura e sviluppo rurale», i programmi di sviluppo rurale sono redatti a livello nazionale, elaborati dalle autorità competenti designate dal beneficiario dell'IPA II e presentati alla Commissione previa consultazione delle opportune parti interessate. 2.   I programmi di sviluppo rurale sono attuati dai beneficiari dell'IPA II secondo il metodo della gestione indiretta, in conformità con l'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e finanziano determinati tipi di azioni di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). 3.   La struttura operativa stabilita in conformità con l' è costituita, per i programmi di sviluppo rurale, dalle seguenti autorità distinte che operano in stretta collaborazione: a) l'autorità di gestione, che è un organismo pubblico operante a livello nazionale, competente per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi, compresa la selezione delle misure e la pubblicità, il coordinamento, la valutazione, il monitoraggio del programma e le relative relazioni, e gestita da un funzionario di alto livello con responsabilità esclusive; nonché b) l'agenzia per lo sviluppo rurale IPA, avente funzioni analoghe a quelle degli organismi pagatori negli Stati membri, competente per la pubblicità, la selezione dei progetti nonché per l'autorizzazione, il controllo e la contabilità degli impegni e dei pagamenti e per l'esecuzione di questi ultimi. 4.   In deroga all', paragrafo 1, le spese di assistenza tecnica inerenti alla preparazione dei programmi di sviluppo rurale e all'istituzione di sistemi di gestione e controllo possono essere ammissibili anche se sostenute prima della data di adozione della decisione della Commissione recante approvazione del programma di sviluppo rurale, ma non prima del 1o gennaio 2014. 5.   Nel determinare la quota di spesa pubblica rispetto al costo totale ammissibile dell'investimento, non si tiene conto dell'aiuto nazionale per agevolare l'accesso ai prestiti concesso senza alcun contributo dell'Unione in virtù del regolamento (UE) n. 231/2014. 6.   I progetti di investimento nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale restano ammissibili al finanziamento dell'Unione purché non subiscano una modifica sostanziale entro i cinque anni successivi al pagamento finale da parte della struttura operativa.
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Disposizioni specifiche relative ai programmi di sviluppo rurale (Art. 55 Regolamento (UE) 2014/447) — Testo vigente | Portale Normativo