Art. 3

Autorizzazioni

In vigore dal 29 apr 2014
Autorizzazioni Gli operatori di paesi terzi possono effettuare operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato solo se soddisfano i requisiti dell'allegato 1 e sono in possesso di un'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia in conformità all'allegato 2 del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:452:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo