Art. 3
Autorizzazioni
In vigore dal 29 apr 2014
Autorizzazioni
Gli operatori di paesi terzi possono effettuare operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato solo se soddisfano i requisiti dell'allegato 1 e sono in possesso di un'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia in conformità all'allegato 2 del presente regolamento.
Storico versioni
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