Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 apr 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«Metodi alternativi di rispondenza», i metodi che propongono un'alternativa ai metodi accettabili di rispondenza esistenti o quelli che propongono nuovi metodi per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative per il quale non sono stati adottati dall'Agenzia metodi accettabili di rispondenza corrispondenti.
2)
«Operazione di trasporto aereo commerciale», l'esercizio di un aeromobile finalizzato al trasporto di passeggeri, merci e posta effettuato dietro compenso o ad altro titolo oneroso.
3)
«Volo», la partenza da un aeroporto specifico verso un aeroporto di destinazione specifico.
4)
«Operatore di un paese terzo», ogni operatore titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da un paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:452:oj#art-2