Art. 4

In vigore dal 25 apr 2014
1.   La Lituania adotta tutte le misure necessarie, compresa l'esecuzione di controlli amministrativi e fisici esaustivi, per garantire l'osservanza delle condizioni previste dal presente regolamento. Inoltre, le autorità lituane: a) supervisionano il trasporto dei capi dall'azienda agricola fino al macello avvalendosi di liste di controllo standard che includono schede di pesatura e conteggio e l'indicazione dell'origine e della destinazione degli animali; b) garantiscono che le carni ottenute da animali per i quali è concesso l'aiuto rispettano le restrizioni applicabili alle zone di cui all', paragrafo 2, lettera a); c) almeno una volta al mese di calendario eseguono controlli amministrativi e contabili presso ciascun macello partecipante per assicurarsi che tutti gli animali consegnati, per i quali può essere presentata una domanda di aiuto, a partire dal 17 febbraio 2014 o dall'ultimo controllo di questo tipo effettuato sono stati trattati in conformità alle disposizioni del presente regolamento; d) assicurano la realizzazione di controlli in loco e la stesura di relazioni particolareggiate su detti controlli che indicano in particolare: i) il peso e il numero di suinetti, suini e scrofe per partita trasportati a partire dall'azienda agricola, la data e l'ora del loro trasporto e del loro arrivo al macello; ii) il numero di suinetti, suini e scrofe macellati dal macello, il permesso di trasporto degli animali e, nel caso dei suini e delle scrofe, il peso di ciascuna carcassa nonché, per i capi macellati a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i numeri dei sigilli dei mezzi di trasporto di tali capi. 2.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono eseguiti prima del versamento dell'aiuto. La Lituania informa la Commissione delle misure e dei controlli introdotti in conformità al presente articolo entro 10 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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