Art. 1

In vigore dal 25 apr 2014
1.   La Lituania è autorizzata a concedere un aiuto per la macellazione degli animali seguenti: a) suinetti di cui al codice NC 0103 91 10 ; b) suini di cui al codice NC 0103 92 19 ; c) scrofe di cui al codice NC 0103 92 11 . 2.   L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso solo a condizione: a) che gli animali siano stati allevati nelle zone elencate nell'allegato delle decisioni di esecuzione 2014/43/UE o 2014/93/UE della Commissione, oppure nella parte II dell'allegato II della decisione di esecuzione 2014/178/UE nei periodi rispettivamente previsti da queste o da qualsiasi altra decisione di esecuzione della Commissione adottata al riguardo, e i suini vivi, compresi i suinetti allevati in tali zone, nonché le carni suine ottenute dagli animali allevati in tali zone siano soggetti a determinate restrizioni di commercializzazione a causa della peste suina africana; b) che gli animali fossero presenti nelle zone di cui alla lettera a) il 17 febbraio 2014 o che siano nati e siano stati allevati dopo tale data nelle stesse zone; c) che le misure preventive aggiuntive disposte dal decreto del Direttore del Servizio statale alimentare e veterinario di Lituania no B 1-60 del 17 febbraio 2014 sull'estensione della zona tampone per la peste suina africana, o qualsiasi altra norma nazionale adottata al riguardo che assoggetta i suini vivi e le carni suine a restrizioni di commercializzazione a causa della peste suina africana, si applichino nella zona di allevamento di tali animali alla data di consegna dei medesimi a un macello; d) che le norme stabilite dalle decisioni di applicazione di cui alla lettera a) e le misure preventive di cui alla lettera c) siano rispettate; e) che i produttori di carni suine che presentano domanda per l'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non beneficiano del contributo finanziario per la macellazione precoce di cui all', paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2014/236/UE.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2014/428 — Testo vigente | Portale Normativo