Art. 4

Comunicazioni

In vigore dal 23 apr 2014
Comunicazioni 1.   Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica, entro le ore 18:00 (ora di Bruxelles), ciascuna domanda per numero d'ordine, con l'origine del prodotto e il quantitativo oggetto della domanda, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla». 2.   Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con i quantitativi totali per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:416:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo