Art. 2

Domanda e rilascio dei titoli d'importazione

In vigore dal 23 apr 2014
Domanda e rilascio dei titoli d'importazione 1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo per numero d'ordine e per settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all'atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il venerdì entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles). Dopo le ore 13:00 (ora di Bruxelles) di venerdì 17 ottobre 2014 non possono più essere presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto. 2.   Ogni domanda di titolo riporta un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, che non può superare il quantitativo totale per il contingente in questione. 3.   I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo alla data della comunicazione di cui all', paragrafo 1. 4.   La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome «Ucraina» e una crocetta nella casella «sì». I titoli sono validi unicamente per i prodotti originari dell'Ucraina.
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