Art. 5

Comunicazione alla Commissione

In vigore dal 23 apr 2014
Comunicazione alla Commissione 1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) entro il 14 novembre 2014, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel periodo contingentale; b) entro il 28 febbraio 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con indicazione «nulla», che sono oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi annotati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati emessi. 2.   Entro il 28 febbraio 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale stabilito dal presente regolamento. 3.   Per quanto riguarda la comunicazione di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio e suddivisi per numero d'ordine.
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