Art. 5
Comunicazione alla Commissione
In vigore dal 23 apr 2014
Comunicazione alla Commissione
1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
entro il 14 novembre 2014, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel periodo contingentale;
b)
entro il 28 febbraio 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con indicazione «nulla», che sono oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi annotati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati emessi.
2. Entro il 28 febbraio 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale stabilito dal presente regolamento.
3. Per quanto riguarda la comunicazione di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio e suddivisi per numero d'ordine.
Storico versioni
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