Art. 4
Validità dei titoli d'importazione
In vigore dal 23 apr 2014
Validità dei titoli d'importazione
1. I titoli di importazione sono validi dal primo giorno del loro rilascio fino al 31 ottobre 2014.
2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all' del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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