Art. 3
In vigore dal 22 apr 2014
Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2015, 2016 e 2017 rispettivamente entro il 31 agosto 2016, 2017 e 2018. Tali risultati sono comunicati conformemente alla Standard Sample Description (SSD).
Se la definizione del residuo di antiparassitario comprende più di un composto (sostanza attiva, metabolita e/o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente, se sono misurati individualmente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:400:oj#art-3