Art. 1

In vigore dal 22 apr 2014
Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti indicate nell'allegato I. Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti per lattanti e bambini e i prodotti dell'agricoltura biologica, è quello stabilito nell'allegato II.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2014/400 — Testo vigente | Portale Normativo