Art. 14
In vigore dal 16 apr 2014
1. Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell'articolo 430, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato X, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XI, con frequenza trimestrale.
2. La segnalazione di tali dati rispecchia la metodologia applicabile al calcolo del coefficiente di leva finanziaria, come media aritmetica semplice dei dati mensili sul trimestre, ai sensi dell'articolo 429, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, o, laddove le autorità competenti abbiano esercitato la deroga di cui all'articolo 499, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, come coefficiente di leva finanziaria alla fine del trimestre.
3. Gli enti sono tenuti a segnalare le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, paragrafo 22, nel periodo di segnalazione successivo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
la quota dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, paragrafo 15, è superiore all'1,5 %;
b)
la quota dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, paragrafo 15, è superiore al 2,0 %.
Si applicano i criteri di inclusione di cui all', tranne per la lettera b), nel qual caso gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia.
4. Gli enti per i quali il valore nozionale totale dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, paragrafo 17, è superiore a 10 miliardi di EUR segnalano le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, paragrafo 22, anche se la loro quota di derivati non soddisfa le condizioni descritte al paragrafo 3.
I criteri di inclusione di cui all' non si applicano al presente paragrafo. Gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia.
5. Gli enti sono tenuti a segnalare le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, paragrafo 23, nel periodo di segnalazione successivo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
il volume dei derivati su crediti di cui all'allegato XI, parte II, paragrafo 18, è superiore a 300 milioni di EUR;
b)
il volume dei derivati su crediti di cui all'allegato XI, parte II, paragrafo 18, è superiore a 500 milioni di EUR.
Si applicano i criteri di inclusione di cui all', tranne per la lettera b), nel qual caso gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia.
6. Laddove la soglia specificata nell'allegato XI, parte II, paragrafo 39, non sia in alcun caso raggiunta, gli enti sono esentati dall'obbligo di segnalazione delle informazioni di cui all'allegato XI, parte II, paragrafo 40.
Storico versioni
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