Art. 12

In vigore dal 16 apr 2014
1.   Gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato VI, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato VII, su base consolidata con frequenza semestrale. 2.   Gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato VI, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato VII, su base individuale con frequenza semestrale. 3.   Anche le succursali presenti in un altro Stato membro trasmettono all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni specificate nell'allegato VI, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato VII, in relazione alla succursale interessata con frequenza semestrale.
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