Art. 38
Comunicazione di informazioni trasmesse a paesi terzi
In vigore dal 16 apr 2014
Comunicazione di informazioni trasmesse a paesi terzi
L'autorità competente di uno Stato membro impone che le informazioni riservate comunicate a un'autorità competente di un paese terzo possano essere divulgate dalla suddetta autorità competente a terzi o ad altre autorità soltanto se essa ha ottenuto l'accordo esplicito dell'autorità competente che ha trasmesso le informazioni, conformemente al suo diritto nazionale e purché le informazioni siano divulgate esclusivamente per le finalità per le quali l'autorità competente dello Stato membro ha espresso il suo accordo o se tale divulgazione è prescritta dal diritto dell'Unione o nazionale o è necessaria in relazione a procedimenti giudiziari in tale paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:537:oj#art-38