Art. 36

Accordo sullo scambio di informazioni

In vigore dal 16 apr 2014
Accordo sullo scambio di informazioni 1.   Le autorità competenti possono concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi solo se le informazioni comunicate sono coperte, nel paese terzo interessato, da garanzie di segreto professionale almeno equivalenti a quelle previste dagli . Le autorità competenti provvedono immediatamente a comunicare tali accordi al CEAOB e a notificarli alla Commissione. Lo scambio di informazioni a norma del presente articolo ha luogo solo se necessario all'espletamento delle funzioni di tali autorità competenti previste dal presente regolamento. Se lo scambio di informazioni prevede il trasferimento di dati personali a un paese terzo, gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE e il CEAOB si conforma al regolamento (CE) n. 45/2001. 2.   Le autorità competenti cooperano con le autorità competenti o con altri organismi pertinenti di paesi terzi relativamente ai controlli della qualità e alle indagini nei confronti di revisori legali e imprese di revisione contabile. Su richiesta di un'autorità competente, il CEAOB contribuisce a tale cooperazione e alla creazione di una convergenza in materia di vigilanza con i paesi terzi. 3.   Se la cooperazione o lo scambio di informazioni riguarda carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o imprese di revisione contabile, si applica l'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE. 4.   Il CEAOB elabora orientamenti sul contenuto degli accordi di cooperazione e sullo scambio di informazioni di cui al presente articolo.
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