Art. 92
Medicinali sperimentali, altri prodotti e procedure gratuiti per il soggetto
In vigore dal 16 apr 2014
Medicinali sperimentali, altri prodotti e procedure gratuiti per il soggetto
Fatta salva la competenza degli Stati membri ai fini della definizione della propria politica sanitaria e dell'organizzazione e della prestazione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica, i costi dei medicinali sperimentali, dei medicinali ausiliari, dei dispositivi medici utilizzati per la relativa somministrazione e delle procedure specificatamente previste dal protocollo non sono a carico del soggetto, salvo quanto altrimenti disposto dal diritto dello Stato membro interessato.
Storico versioni
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