Art. 65

Fabbricazione di medicinali ausiliari

In vigore dal 16 apr 2014
Fabbricazione di medicinali ausiliari Se il medicinale ausiliario non è autorizzato o se un medicinale ausiliario autorizzato è modificato e tale modifica non è oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio, lo stesso deve essere fabbricato in conformità alle buone prassi di fabbricazione di cui all', paragrafo 1, o almeno a una norma equivalente al fine di garantirne una qualità adeguata.
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Fabbricazione di medicinali ausiliari (Art. 65 Regolamento (UE) 2014/536) — Testo vigente | Portale Normativo