Art. 31
Sperimentazioni cliniche su soggetti incapaci
In vigore dal 16 apr 2014
Sperimentazioni cliniche su soggetti incapaci
1. Nel caso di soggetti incapaci che non hanno fornito, o non hanno rifiutato di fornire, il proprio consenso informato prima che insorgesse la loro incapacità, la conduzione di una sperimentazione clinica è possibile esclusivamente se, oltre alle condizioni stabilite all', sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
è stato ottenuto il consenso informato del loro rappresentante legalmente designato;
b)
i soggetti incapaci hanno ricevuto le informazioni di cui all', paragrafo 2, in maniera adeguata alla loro capacità di comprenderle;
c)
lo sperimentatore rispetta il desiderio esplicito di un soggetto incapace in grado di formarsi un'opinione propria e di valutare le informazioni di cui all', paragrafo 2, al fine di rifiutare la partecipazione o ritirarsi dalla sperimentazione clinica in qualsiasi momento;
d)
non sono riconosciuti incentivi o benefici finanziari ai soggetti o ai loro rappresentanti legalmente designati, ad eccezione di un'indennità compensativa per le spese e i mancati guadagni direttamente connessi con la partecipazione alla sperimentazione clinica;
e)
è essenziale che la sperimentazione clinica sia eseguita su tali soggetti incapaci e non è possibile ottenere dati di validità analoga da sperimentazioni cliniche su persone in grado di fornire il loro consenso informato o con altri metodi di ricerca;
f)
la sperimentazione clinica è direttamente associata a una condizione clinica da cui il soggetto è affetto;
g)
vi sono motivi scientifici per ritenere che la partecipazione alla sperimentazione clinica rechi:
i)
al soggetto incapace un beneficio diretto superiore ai rischi e agli oneri associati; oppure
ii)
alla popolazione rappresentata dai soggetti incapaci interessati, determinati benefici se la sperimentazione clinica è direttamente associata a una condizione clinica potenzialmente letale o debilitante da cui il soggetto è affetto e se tale sperimentazione comporta solo un rischio e un onere minimi per il soggetto incapace interessato rispetto al trattamento standard applicato alla sua condizione.
2. Il paragrafo 1, lettera g, punto ii), fa salve eventuali norme nazionali più severe che vietino la realizzazione di tali sperimentazioni cliniche su soggetti incapaci qualora non vi siano motivi scientifici per ritenere che la partecipazione alla sperimentazione clinica rechi al soggetto un beneficio diretto superiore ai rischi e agli oneri associati.
3. Il soggetto partecipa quanto più possibile alla procedura di acquisizione del consenso informato.
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