Art. 3
Principio generale
In vigore dal 16 apr 2014
Principio generale
Una sperimentazione clinica può essere condotta esclusivamente se:
a)
i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti sono tutelati e prevalgono su tutti gli altri interessi; nonché
b)
è progettata per generare dati affidabili e robusti.
Storico versioni
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