Art. 3

Principio generale

In vigore dal 16 apr 2014
Principio generale Una sperimentazione clinica può essere condotta esclusivamente se: a) i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti sono tutelati e prevalgono su tutti gli altri interessi; nonché b) è progettata per generare dati affidabili e robusti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:536:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo