Art. 25

Sanzioni

In vigore dal 16 apr 2014
Sanzioni 1.   Gli Stati membri emanano norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l’applicazione di tali norme. Le sanzioni emanate devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le norme adottate alla Commissione entro il 1o gennaio 2017 e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica che possa incidere sull’applicazione di dette norme. 2.   Oltre alle sanzioni di cui al paragrafo 1, alle imprese che hanno superato la quota per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi loro assegnata a norma dell’, paragrafo 5, oppure loro trasferita ai sensi dell’, può essere assegnata solo una quota ridotta nel periodo di assegnazione successivo alla constatazione del superamento. L’importo della riduzione è pari al 200 % della quantità corrispondente al superamento. Se l’importo della riduzione è superiore alla quantità da assegnare ai sensi dell’, paragrafo 5, quale quota per il periodo di assegnazione successivo alla constatazione del superamento, in detto periodo di assegnazione non viene assegnata alcuna quota e la quota per i successivi periodi di assegnazione è ridotta in modo analogo fino a detrazione dell’intera quantità.
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Sanzioni (Art. 25 Regolamento (UE) 2014/517) — Testo vigente | Portale Normativo