Art. 18
Trasferimento delle quote e autorizzazione a utilizzare le quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi in apparecchiature importate
In vigore dal 16 apr 2014
Trasferimento delle quote e autorizzazione a utilizzare le quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi in apparecchiature importate
1. Ogni produttore o importatore per il quale sia stato determinato un valore di riferimento ai sensi dell’, paragrafo 1 o paragrafo 3, e a cui è stata assegnata una quota a norma dell’, paragrafo 5, può trasferire, nel registro di cui all’, paragrafo 1, la quota, in parte o in toto, a un altro produttore o importatore nell’Unione o a un altro produttore o importatore rappresentato nell’Unione da un rappresentante esclusivo di cui all’, paragrafo 5, secondo e terzo comma.
2. Un produttore o importatore che ha ricevuto la sua quota a norma dell’, paragrafi 1 e 3, o a cui una quota è stata trasferita a norma del paragrafo 1 del presente articolo può autorizzare un’altra impresa a utilizzare la sua quota ai fini dell’.
Un produttore o importatore che ha ricevuto la sua quota esclusivamente sulla base di una dichiarazione a norma dell’, paragrafo 2, può autorizzare un’altra impresa a utilizzare la sua quota ai fini dell’ solo a condizione che le corrispondenti quantità di idrofluorocarburi siano fornite fisicamente dal produttore o importatore che dà l’autorizzazione.
Ai fini dell’, dell’ e dell’, paragrafi 1 e 6, le rispettive quantità di idrofluorocarburi sono considerate immesse sul mercato dal produttore o dall’importatore che dà l’autorizzazione al momento dell’autorizzazione. La Commissione può esigere dal produttore o importatore che dà l’autorizzazione prove del fatto che esercita un’attività nel settore della fornitura di idrofluorocarburi.
Storico versioni
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